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Sez. 1, Sentenza n. 2067 del 11/03/1999 Cc. (dep. 23/06/1999) Rv. 213826 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Condannato ammesso a speciale programma di protezione - Misure alternative - Revoca del programma per fatto incolpevole del soggetto - Automatica caducazione della misura concessagli - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 1999-03-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213826-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

La misura alternativa (nella specie detenzione domiciliare) concessa "extra ordinem" al condannato ammesso a speciale programma di protezione ai sensi della legge n. 82 del 1991 non viene meno a seguito della revoca del programma stesso non determinata da fatto colpevole del soggetto (nella specie l'obiettivo affievolimento della sua situazione di pericolo personale), in quanto anche per essa vale sempre la regola generale in virtù della quale non può essere caducata che in conseguenza di fatti, ascrivibili alla condotta del soggetto, dimostrativi dell'infondatezza del giudizio prognostico favorevole alla sua concessione e incompatibili con il mantenimento della misura. (V. C. Cost. n. 277 dell'11 giugno 1999).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 21 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 CORTE COST., Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 13 ter CORTE COST., Legge 15/03/1991 num. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)