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Sez. 1, Sentenza n. 3527 del 28/07/1989 (Rv. 463506 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DI PARTE - ASSENSO DAI RISULTATI DI DETTA CONSULENZA - MOTIVAZIONE - OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463506-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DI PARTE - ASSENSO DAI RISULTATI DI DETTA CONSULENZA - MOTIVAZIONE - OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONE.*

Le consulenze di parte, pur inerendo all'istruzione probatoria, non costituiscono mezzi di prova, ma semplici allegazioni difensive a contenuto tecnico, per cui il giudice di merito non è tenuto a discuterne i risultati, così come non è tenuto, qualora ponga a base del suo convincimento considerazioni incompatibili con le allegazioni del consulente di parte ed esponga le fonti e le ragioni del proprio convincimento, ad indicare i motivi per cui disattende la diversa opinione del detto consulente, dovendo questa ritenersi rifiutata anche per implicito. (V 9441/87, mass n 456565; (V 4034/87, mass n 452824; (V 7379/86, mass n 449431).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)