Sez. 2, Sentenza n. 2130 del 05/05/1978 (Rv. 391520 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - DEPOSITO DELL'ATTO DI TRANSAZIONE DELLA LITE E RICHIESTA DELLA RELATIVA DECLARATORIA - INTERESSE ALLA PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO - MANCANZA - DECLARATORIA DI CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - OBBLIGATORIETA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - DEPOSITO DELL'ATTO DI TRANSAZIONE DELLA LITE E RICHIESTA DELLA RELATIVA DECLARATORIA - INTERESSE ALLA PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO - MANCANZA - DECLARATORIA DI CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - OBBLIGATORIETA.*
Qualora le parti abbiano depositato in cancelleria copia dell'atto con cui hanno transatto la lite oggetto del ricorso e abbiano chiesto, per mezzo dei difensori, analoga declaratoria, il supremo collegio, pur non essendo intervenuta rinuncia formale, deve dichiarare cessata la materia del contendere. Infatti, in tale ipotesi, la soluzione amichevole della lite tra le parti, incidendo sul diritto sostanziale, fa venir meno l'interesse delle parti medesime alla prosecuzione del giudizio e rende superflua ogni ulteriore decisione del giudice, imponendo a quest'ultimo di darne atto anche di ufficio. (V 2280/73, mass n 365566; (V 1710/71, mass n 352172; (V 1211/70, mass n 346847).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)