Sez. L, Sentenza n. 8102 del 25/07/1995 (Rv. 493418 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa alla computabilità della retribuzione per lavoro straordinario ai fini della determinazione della tredicesima mensilità nel settore metalmeccanico privato.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. (Nella specie, la sentenza impugnata è stata confermata dalla S.C. nella parte in cui, in relazione alla contrattazione collettiva per l'industria metalmeccanica privata, ha ritenuto la retribuzione corrisposta per prestazioni continuative di lavoro straordinario computabili per la determinazione della tredicesima mensilità, commisurata alla "retribuzione globale di fatto").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)