Sez. 3, Sentenza n. 5952 del 16/11/1979 (Rv. 402627 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE DELLE SOMME LIQUIDATE IN PRIMO GRADO - POTERE DEL GIUDICE D'APPELLO - SUSSISTENZA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE DELLE SOMME LIQUIDATE IN PRIMO GRADO - POTERE DEL GIUDICE D'APPELLO - SUSSISTENZA.*
La successiva rivalutazione monetaria delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno con la sentenza di primo grado, realizzando sostanzialmente il petitum originario, puo essere disposta anche d'ufficio dal giudice di appello, che sia investito della liquidazione del risarcimento. (Conf 4541/79, mass n 401046; (Conf 338/79, mass n 396429).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)