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Sez. 3, Sentenza n. 338 del 17/01/1979 (Rv. 396429 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - FATTO ILLECITO - RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGO RELATIVO - NATURA - RIVALUTAZIONE D'UFFICIO ANCHE IN APPELLO - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1979-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396429-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - FATTO ILLECITO - RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGO RELATIVO - NATURA - RIVALUTAZIONE D'UFFICIO ANCHE IN APPELLO - AMMISSIBILITA - LIMITI.*

L'Obbligo del risarcimento del danno derivante da fatto illecito, ha natura di debito di valore e, pertanto, l'adeguamento della reintegrazione patrimoniale all'effettivo valore monetario al momento della decisione non costituendo una modificazione della domanda, puo essere compiuto anche d'ufficio, in grado d'appello, tranne nell'ipotesi che il danneggiato, domandando espressamente la conferma della Determinazione del danno effettuata in prime cure, abbia manifestato una volonta incompatibile con una richiesta di rivalutazione. (Conf 845/78, mass n 390182; (Conf 259/77, mass n 383781; (Conf 1479/73, mass n 364228).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)