Sez. 2, Sentenza n. 342 del 15/01/1997 (Rv. 501758 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - IN GENERE | Costruzione di opere edilizie - Controversie tra privati - Lesione di diritti soggettivi - Tutela - Esercizio dello "ius aedificandi" - Esistenza o legittimità degli atti relativi e conformità delle costruzioni ad essi - Irrilevanza.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - IN GENERE
Poiché nelle controversie tra privati aventi ad oggetto la costruzione di opere edilizie, viene in discussione soltanto la lesione di diritti soggettivi - la cui tutela è assicurata mediante la demolizione dell'opera costruita "contra legem" o mediante il risarcimento del danno, a seconda che le norme violate siano o meno integrative di quelle sulle distanze dettate dal codice civile e dai regolamenti locali - ai fini della loro decisione resta irrilevante l'esistenza o la legittimità degli atti inerenti allo esercizio dello "jus aedificandi", i quali lo condizionano sul piano del diritto pubblico, nonché la conformità delle costruzioni a tali atti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)