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Sez. 2, Sentenza n. 1588 del 09/02/1993 (Rv. 480807 - 01)

Contratti in genere - Contratto preliminare (compromesso) - Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto | Accoglimento della domanda di cui all'art. 2932 cod. civ.- subordinazione del trasferimento della proprietà alla condizione sospensiva del pagamento del prezzo - Obbligo del giudice - Sussistenza - Esclusione - Omesso esercizio della facoltà di subordinazione di cui sopra - Conseguenze -
Stato
decisa il 1993-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480807-01

Contratti in genere - Contratto preliminare (compromesso) - Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto

Il giudice nell'accogliere la domanda di cui all'art. 2932 cod. civ. ha la facoltà e non l'obbligo di subordinare il trasferimento della proprietà del bene promesso in vendita alla condizione sospensiva del pagamento del prezzo entro un determinato termine. Anche in mancanza di tale condizionamento la sentenza è valida ed efficace, producendo gli stessi effetti del contratto definitivo non concluso, sicché il venditore ha diritto all'immediato pagamento del prezzo, e, qualora l'inadempimento dell'acquirente si protragga per un tempo irragionevole, può proporre domanda di risoluzione del rapporto costituito con la sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)