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Sez. 2, Sentenza n. 1224 del 26/02/1982 (Rv. 419098 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA - CONCESSIONE DI UN TERMINE DA PARTE DEL GIUDICE - PROROGABILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419098-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA - CONCESSIONE DI UN TERMINE DA PARTE DEL GIUDICE - PROROGABILITÀ.*

Qualora il giudice istruttore, su istanza di chiamata in causa di un terzo, che sia stata tempestivamente proposta alla prima udienza di effettiva trattazione, abbia concesso, ai sensi dell'art. 269 secondo comma cod. proc. civ., un termine per tale chiamata (esplicitamente od implicitamente, attraverso la semplice indicazione dell'udienza di comparizione del terzo), il termine medesimo deve ritenersi suscettibile di proroga, anche dopo la scadenza, qualora risulti insufficiente a consentire il rispetto dei termini di comparizione. (V 4537/76, mass n 383256).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)