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Sez. 6, Sentenza n. 27042 del 18/02/2008 Ud. (dep. 03/07/2008) Rv. 240971 - 01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - CONTESTAZIONI - IN GENERE | Testimone sottoposto a violenza o minaccia - Accertamento da parte del giudice - Criteri - Indicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-02-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240971-01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - CONTESTAZIONI - IN GENERE

In tema di testimonianza, il procedimento incidentale diretto ad accertare gli elementi concreti per ritenere che il testimone sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità al fine di non deporre o di deporre il falso, deve fondarsi su parametri di ragionevolezza e di persuasività, nel cui ambito può assumere rilievo qualunque elemento sintomatico della intimidazione subita dal teste, purchè sia connotato da precisione, obiettività e significatività, secondo uno "standard" probatorio che non può essere rappresentato dal semplice sospetto, ma neppure da una prova "al di là di ogni ragionevole dubbio", richiesta soltanto per il giudizio di condanna. (Fattispecie in cui i giudici di merito hanno evidenziato l'esistenza di intercettazioni telefoniche in cui gli interlocutori facevano riferimento alle possibili conseguenze negative cui poteva condurre l'atteggiamento collaborativo del dichiarante, alludendo anche a pericoli per la sua incolumità).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)