diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1782 del 01/03/1985 (Rv. 439725 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - PROVVEDIMENTO IN ORDINE ALLA SOSPENSIONE - NATURA ORDINATORIA - IMPUGNABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439725-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - PROVVEDIMENTO IN ORDINE ALLA SOSPENSIONE - NATURA ORDINATORIA - IMPUGNABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Il provvedimento che nega la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., al pari di quello che la dispone o la revoca, ha carattere ordinatorio e non decisorio, in quanto regola lo svolgimento del processo senza pronunziare sulle pretese dedotte in giudizio, e, pertanto, è soltanto revocabile da parte del giudice che lo ha emesso, ma non è suscettibile di impugnazione, neppure mediante ricorso per Cassazione ex art. 111 della Costituzione, ancorché adottato erroneamente sotto Forma di sentenza. (Conf 221/80, mass n 403605).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)