Sez. 1, Sentenza n. 1364 del 08/02/2000 (Rv. 533580 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITÀ DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE | Mancata notifica dell'atto di riassunzione - Richiesta di nuovo termine per notificare - Ammissibilità - Limite - Decorso del semestre per la riassunzione - Termine per il rinnovo della notificazione - Inammissibilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITÀ DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE
La riassunzione del processo dopo l'interruzione deve essere effettuata mediante deposito del ricorso nel termine di sei mesi e notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nel termine fissato dal giudice; mancando la notifica, è possibile la concessione di un ulteriore termine per la medesima, equivalendo la relativa richiesta ad un nuovo ricorso per riassunzione, qualora non sia ancora decorso il semestre, mentre, spirato questo, non può essere concesso un termine per il rinnovo della notifica ai sensi dell'articolo 291 cod.proc.civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)