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Sez. U, Sentenza n. 182 del 23/03/1999 (Rv. 524455 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO | Provvedimento di liquidazione - Opposizione - Rito previsto dagli artt. 29 e 30 Legge 794/42 - Applicazione - Necessità - Provvedimento conclusivo - Natura - Di ordinanza - Conseguenze - Impugnazione - Con ricorso per Cassazione - Legittimità - Contestazione dei presupposti stessi del diritto al compenso - Impugnazione - Appello - Necessità - Eccezioni - Erronea qualificazione del provvedimento come ordinanza inappellabile ex art. 30 Legge 794/42 da parte del pretore - Ricorso per cassazione - Esperibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524455-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO

In tema di onorari di avvocato, anche se il difensore si sia avvalso dell'ordinario procedimento per ingiunzione ex art. 633 e seguenti cod. proc. civ., l'opposizione avverso il procedimento di liquidazione deve svolgersi secondo il rito di cui agli artt. 29 e 30 della legge 13 giugno 1942 n. 794, dovendosi riconoscere al provvedimento conclusivo, anche se adottato nella forma della sentenza, natura sostanziale di ordinanza, sottratta all'appello ed impugnabile solo con il ricorso per cassazione ex art. 111 Costituzione. Tale principio non può, tuttavia, trovare applicazione quando la controversia non involga unicamente la misura degli onorari dovuti all'avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile, ma siano contestati i presupposti stessi del diritto del patrono al compenso, potendo, in tal caso, la sentenza pronunciata all'esito del giudizio di opposizione essere impugnata soltanto con l'appello, salva la ipotesi in cui il pretore abbia espressamente (ed erroneamente) qualificato il proprio provvedimento come "ordinanza inappellabile" ex art. 645 cod. proc. civ. e 30 Legge 794/92, precludendo, così, alla parte soccombente la corretta impugnazione del provvedimento con l'appello, e rendendo, per converso, obbligatorio il ricorso per cassazione, atteso il generale principio, in tema di opposizioni in materia esecutiva, secondo il quale il rimedio avverso le decisioni rese sull'opposizione dipende unicamente dalla qualificazione che, a torto o a ragione, il giudice abbia dato del suo provvedimento.

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)