Sez. 3, Sentenza n. 2885 del 02/07/1977 (Rv. 386458 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE - PRESUPPOSTO - CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO SU AREA PUBBLICA OVVERO ADIBITA AL TRAFFICO - NECESSITA - INCIDENTE IN UN'AREA PRIVATA - INAPPLICABILITA DELLA PRESUNZIONE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE - PRESUPPOSTO - CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO SU AREA PUBBLICA OVVERO ADIBITA AL TRAFFICO - NECESSITA - INCIDENTE IN UN'AREA PRIVATA - INAPPLICABILITA DELLA PRESUNZIONE.*
Perche sorga ed operi la presunzione di colpa stabilita dall'art 2054 cod civ, a carico del conducente del veicolo e la conseguente responsabilita del proprietario, e necessario che ricorra il presupposto della circolazione del veicolo su una strada pubblica o su una strada privata soggetta ad uso pubblico o comunque adibita al traffico di pedoni o di veicoli. Pertanto non e applicabile la presunzione di colpa di cui all'art 2054 cod civ, nel caso in cui non ricorra il detto presupposto ed il danno sia stato prodotto dal semplice spostamento di un veicolo su un'area privata, nella quale non esista un traffico ed una circolazione di veicoli. (V 2997/73, mass n 366678; (V 102/66, mass n 320204; (V 1521/51; (V 1301/50).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)