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Sez. L, Sentenza n. 3772 del 25/02/2004 (Rv. 570513 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Disciplina ex art. 2103 cod. civ. - Portata - Divieto per il datore di lavoro di adibire il lavoratore a mansioni inferiori alle ultime effettivamente svolte - Brevità del periodo di adibizione a mansioni inferiori - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570513-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE

Poiché l'art. 2103 cod. civ. pone il divieto al datore di lavoro di adibire il lavoratore a mansioni inferiori a quelle di assunzione o corrispondenti alla categoria superiore successivamente acquisita e, all'ultimo comma, sanziona con la nullità i patti contrari, è illegittimo il demansionamento di un dipendente bancario protrattosi per un periodo anche breve (Nella specie, quattro mesi) qualora non sussista alcuna delle deroghe introdotte o consentite da particolari norme di legge, quali l'art. 6 legge 190 del 1985, o l'art. 4 comma undicesimo della legge 223 del 1991 in tema di accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di mobilità, ovvero ammesse dalla giurisprudenza al fine di meglio difendere l'interesse tutelato e, in casi marginali, per esigenze aziendali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)