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Sez. 1, Sentenza n. 4568 del 12/10/1978 (Rv. 394242 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - IN GENERE - POTERI DELLA COMMISSIONE - ESTENSIONE ALLE QUESTIONI DI FATTO - ACCERTAMENTO DELLA "NOVITA" DI UN'IMPRESA AL FINE DELL'OPERATIVITA DELLE ESENZIONI FISCALI EX LEGGE N 635 DEL 1957 - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1978-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394242-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - IN GENERE - POTERI DELLA COMMISSIONE - ESTENSIONE ALLE QUESTIONI DI FATTO - ACCERTAMENTO DELLA "NOVITA" DI UN'IMPRESA AL FINE DELL'OPERATIVITA DELLE ESENZIONI FISCALI EX LEGGE N 635 DEL 1957 - LEGITTIMITA.*

In tema di contenzioso tributario, anche prima della riforma introdotta con il DPR 26 ottobre 1972 n 636, i poteri della commissione centrale si estendono alle questioni di fatto che implichino una qualificazione giuridica, e comunque siano strettamente connesse a questioni di diritto, si da costituire presupposto indispensabile per l'applicazione della legge. Pertanto, nell'ambito di detti poteri, deve ritenersi inclusa la facolta di accertare se una determinata impresa sia o meno da qualificarsi come "nuova", al fine dell'operativita delle esenzioni fiscali previste dalla legge 29 luglio 1957 n 635. (V 3005/77, mass n 386567; (V 3228/76, mass n 382018).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 22 CORTE COST., Regio Decr. 08/07/1937 num. 1516 CORTE COST., Legge 29/07/1957 num. 635, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)