Sez. 5, Sentenza n. 5460 del 29/02/2008 (Rv. 602397 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Rettifica della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - Presupposti - Contestazioni inerenti la spettanza di agevolazioni invocate dal contribuente - Emersione "ictu oculi" dalla dichiarazione - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE
La possibilità per l'erario di iscrivere a ruolo l'imposta senza previamente emettere un avviso di accertamento, prevista dall'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, è consentita soltanto allorché la maggior imposta dovuta risulti "ictu oculi" dalla dichiarazione del contribuente, e cioè in casi tassativi, consistenti nella correzione di errori materiali o di calcolo e nell'esclusione di ritenute o deduzioni non previste dalla legge e non documentate, e non può quindi essere esteso fino a ricomprendere fattispecie suscettibili di interpretazioni diverse (nella specie, l'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di liquidazione ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973, ritenendo non spettanti al contribuente le agevolazioni previste, in tema di ILOR ed IRPEG, dall'art. 26 d.P.R. n. 601 del 1073, in favore delle nuove iniziative produttive, e tale condotta era stata ritenuta legittima dal giudice tributario di merito. La S.C., rilevato come il difetto dei presupposti di legge per godere delle suddette agevolazioni non risultasse in modo evidente dalla dichiarazione, ha cassato la sentenza impugnata).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)