Sez. 5, Sentenza n. 16512 del 19/07/2006 (Rv. 591800 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Rettifica della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - Natura eccezionale - Applicabilità in presenza di questioni interpretative - Esclusione - Conseguenze - Richiesta di interessi, sanzioni e pene pecuniarie - Illegittimità - Intervenuta definizione dell'accertamento ai sensi della legge n. 413 del 1991 - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie in tema di imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d'impresa.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il procedimento previsto dall'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 è applicabile esclusivamente in casi tassativi, consistenti nella correzione di errori materiali e di calcolo e nell'esclusione di ritenute o deduzioni non previste dalla legge o non documentate, e non può quindi essere esteso fino a ricomprendere fattispecie suscettibili di interpretazioni diverse (nella specie, l'individuazione dei periodi di versamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni dell'impresa prevista dall'art. 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 408), nelle quali è pertanto necessaria l'emissione di un avviso di accertamento motivato in ordine all'interpretazione prescelta dall'Ufficio. L'utilizzazione di tale procedura al di fuori dei casi previsti rende illegittima anche la richiesta degli accessori (interessi, sanzioni e pene pecuniarie), indipendentemente dalla circostanza che, in epoca anteriore all'emissione della cartella di pagamento, abbia avuto luogo la definizione dell'accertamento ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 413: l'art. 57 di quest'ultima legge fa infatti salve le liquidazioni precedentemente intervenute ai sensi dell'art. 36 bis cit. soltanto in riferimento a deduzioni non spettanti e ad errori materiali, non certo nel caso in cui sia necessaria un'attività interpretativa di disposizioni legislative.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 408 art. 3, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 57 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)