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Sez. 5, Sentenza n. 3119 del 17/03/2000 (Rv. 534852 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Rettifica della dichiarazione dei redditi, ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 - Natura eccezionale - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534852-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE

La previsione dell'art. 36 bis, secondo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, introdotta dall'art. 2 del d.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920 allo scopo di rendere possibile la più sollecita correzione da parte dell'ufficio degli errori individuabili nella dichiarazione sulla scorta di un mero controllo formale, ha natura eccezionale, e non tollera applicazione estensiva ad ipotesi diverse da quelle tassativamente indicate dalla legge. Pertanto, a tale strumento non può fare ricorso l'amministrazione finanziaria ogniqualvolta sia necessario procedere, al di là del mero riscontro cartolare, ad attività d'interpretazione ed applicazione di norme e principi giuridici, alla qualificazione di fatti o di rapporti, alla risoluzione di questioni d'imponibilità o di deducibilità o relative all'applicabilità di norme di esenzione o di agevolazione. (Nella specie la Suprema Corte di cassazione ha fatto applicazione di un tal principio - negando pertanto l'utilizzabilità dello strumento di cui all'art. 36 bis cit. - in relazione alla pretesa dell'amministrazione di rettificare una dichiarazione dei redditi al fine di negare il diritto del contribuente all'esposizione di un credito d'imposta derivantegli dal pagamento di tributi negli Usa in relazione a dividendi corrisposti da società aventi sede in tale Stato).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)