diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 21274 del 02/11/2005 (Rv. 584577 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Ricorso alla procedura ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-11-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584577-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, avendo la previsione di cui all'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 natura eccezionale, che non tollera applicazioni estensive ad ipotesi diverse indicate da tale norma ("errore materiale o di calcolo"), l'Amministrazione non può far ricorso a tale strumento allorché, al di là del necessario riscontro cartolare, sia necessario qualificare fatti o rapporti, tra l'altro mediante l'ausilio di circolari, che esigono comunque una specifica procedura di accertamento. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che aveva ritenuto legittima l'utilizzazione della procedura di cui all'art. 36 bis citato con riferimento ad una società di fatto tra "caratisti", esercente "la fornitura di acqua alle navi" in rada, ritenuta soggetta ad ILOR perché composta da quattro e non da tre soci, come riferito nella dichiarazione dei redditi e come richiede l'art. 115 del d.P.R. n. 917 del 1986 ai fini dell'esenzione dell'ILOR).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 115 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 408 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)