Sez. L, Sentenza n. 1138 del 11/02/1985 (Rv. 439270 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - RICHIESTA DEL DATORE DI LAVORO - NECESSITÀ - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - RICHIESTA DEL DATORE DI LAVORO - NECESSITÀ - CONSEGUENZE.*
Nel sistema delle assunzioni obbligatorie previsto dalla legge 2 aprile 1968 n. 482 - che è strutturato in modo da dar luogo a meri obblighi legali, per il datore di lavoro, di stipulare il contratto con i lavoratori indicatigli dall'ufficio del lavoro e che esclude la Costituzione autoritativa dei relativi rapporti, lasciando all'autonomia delle parti la concreta Determinazione di vari elementi di quei contratti - la richiesta del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 16 della citata legge, costituisce un requisito essenziale che condiziona la legittimità dell'atto amministrativo di assegnazione e la nascita dell'Obbligo del datore di lavoro di stipulare il contratto con i lavoratori a lui avviati, con la conseguenza che tale Obbligo va escluso nel caso in cui detta richiesta non sia mai intervenuta o sia stata revocata anteriormente all'atto di avviamento. (V 4335/84, mass n 436240; (V 3414/84, mass n 435430; (V 1262/84, mass n 433405; (V 5394/83, mass n 430309).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Legge 02/04/1968 num. 482 art. 11 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 16 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)