Sez. 5, Sentenza n. 31111 del 19/03/2009 Ud. (dep. 28/07/2009) Rv. 244479 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Associazione di tipo mafioso - Cessazione della permanenza successivamente alla misura cautelare - Esclusione - Contestazione in cui manchi la data di cessazione della condotta - Riferimento alla data della pronunzia di primo grado.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
Il delitto di associazione di tipo mafioso (art. 416 bis cod. pen.) può continuare a consumarsi anche successivamente all'emissione di una misura cautelare - essendo legato non solo a condotte tipiche ma anche soltanto alla mancata cessazione dell'"affectio societatis scelerum" - fino ad un atto di desistenza che può essere volontaria oppure legale, rappresentato dalla sentenza di condanna anche non definitiva; nel caso di contestazione senza l'indicazione della data di cessazione della condotta, la permanenza deve ritenersi sussistente fino alla data della pronunzia di primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)