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Sez. 5, Sentenza n. 3331 del 01/07/1996 Cc. (dep. 05/08/1996) Rv. 206292 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Custodia cautelare in carcere disposta in momenti diversi nei confronti di un soggetto con distinte ordinanze, emesse entrambe per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., consumato in un caso fino ad una certa data e nell'altro anche successivamente - Applicabilità del disposto dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1996-07-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206292-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE

Qualora nei confronti di un soggetto vengano emesse in momenti diversi due ordinanze di custodia cautelare in carcere, l'una per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso consumato fino a una determinata data e l'altra per il medesimo delitto consumato anche successivamente, non può trovare applicazione il disposto dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., perché, nonostante l'identità del reato, i fatti di cui alla seconda ordinanza sono posteriori agli altri e sono da qualificarsi autonomi e prosecutivi dell'attività dell'attività delittuosa tipica dell'associazione mafiosa, e non già come elementi qualificativi o circostanziali del delitto precedentemente contestato. Il delitto ex art. 416 bis cod. pen., infatti, proprio per la sua natura permanente, può continuare a consumarsi anche dopo l'emissione di una misura cautelare, essendo legato non solo a condotte tipiche ma anche soltanto alla mancata cessazione dell'"affectio societatis scelerum" fino ad un atto di desistenza volontaria o legale, come la sentenza di condanna anche non definitiva.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)