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Sez. 6, Sentenza n. 3040 del 30/09/1999 Cc. (dep. 02/11/1999) Rv. 214532 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Natura di reato permanente - Sussistenza - Privazione della libertà personale di un appartenente - Cessazione della permanenza nei suoi confronti - Sussistenza - Ulteriore adesione al sodalizio dopo la scarcerazione - Nuovo e autonomo reato - Sussistenza - Conseguenze in tema di decorrenza della nuova misura.
Stato
decisa il 1999-09-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214532-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE

La permanenza del reato di associazione per delinquere cessa con la privazione della libertà personale dell'agente. Pertanto, se dopo la scarcerazione risulti provata l'ulteriore adesione al sodalizio, deve ravvisarsi un nuovo e autonomo reato per il quale può essere emesso un nuovo provvedimento cautelare, dalla notifica del quale decorre un nuovo termine di custodia cautelare, senza che sia violato l'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)