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Sez. U, Sentenza n. 15 del 07/01/1975 (Rv. 373119 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - DEL PUBBLICO IMPIEGATO - DANNI PER OMESSA COMUNICAZIONE DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1975-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373119-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - DEL PUBBLICO IMPIEGATO - DANNI PER OMESSA COMUNICAZIONE DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

Appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la domanda del pubblico impiegato avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivati dal mancato versamento, da parte dell'ente pubblico, dei contributi assicurativi, nonche dall'omessa comunicazione all' istituto previdenziale dell'atto di collocamento a riposo. (Conf 2706/72, mass n 360358; 1570/70, mass n 347455; (Conf 2604/69, mass n 342201).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)