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Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri

Testo vigente

Art. 23

1. Agli assicurati ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, nei confronti viene meno l'obbligo assicurativo per effetto delle disposizioni di cui alla presente legge, e' data difficolta' di richiedere la prosecuzione dell'assicurazione nella Gestione speciale mediante versamenti volontari, alle condizioni e con le modalita' previste dalla norme vigenti.

2. Ai fini della prosecuzione volontaria di cui al comma precedente, le domande presentate dagli interessati entro sei mesi dall'ultimo giorno di pubblicazione degli elenchi degli assicurati relativi all'anno 1962 danno titolo all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria stessa con decorrenza dalla data di cessazione dell'obbligo assicurativo.

Art. 24

1. A modifica di quanto disposto al primo comma dell'articolo 22 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, il requisito minimo di contribuzione richiesto per il diritto alla pensione di vecchiaia nel periodo fra il 1 gennaio 1962 ed il 31 dicembre e' raggiunto allorche risulti coperto di contribuzione obbligatoria per l'attivita' soggetta all'obbligo assicurativo a norma della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e della presente legge, il numero di anni indicati nel seguente prospetto:
Numero anni coperti di contribuzione.
Uomini
Anno Donne
1962.................................... 5
1963.................................... 6
1964.................................... 7
1965.................................... 8
1966.................................... 9
1967................................... 10
1968................................... 11
1969................................... 12
1970................................... 13
1971 14
I contributi complessivamente versati per periodo dal 1957 al 1961
compreso sono ragguagliati - per il periodo stesso - ad un contributo annuo ogni 104 contributi giornalieri. A partire dal 1962, per anno di contribuzione utile - ai fini del primo comma del presente articolo si intende quello per il quale risultano accrediti non meno di 104 contributi giornalieri indipendentemente dalle eccedenze che si verificano in ciascuno degli anni considerati.

Art. 25

1. Chiunque omette la presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 10 o presenta la dichiarazione stessa inesatta o incompleta, e' punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 20.000.

2. E' altresi', punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 15.000 il mezzadro o il colono parziario che rifiuti, senza giustificato motivo, di controfirmare la dichiarazione di cui al precedente comma.

Art. 26

1. Chiunque viola le disposizioni della presente legge, rendendo false dichiara, o compiendo altri atti fraudolenti, e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila.

Art. 27

1. Se, a seguito dei fatti di cui ai due articoli precedenti, e' derivata, a favore dell'obbligato al pagamento dei contributi, una minore imposizione contributiva, l'obbligato stesso e' tenuto al pagamento, oltre che del contributo o della parte di esso non versata, anche di mia somma aggiuntiva pari all'importo dei contributi stessi.

Art. 29

1. In attesa della emanazione norme concernenti il riordinamento delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con deliberazione del Consiglio di amministrazione da approvarsi dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, provvede a fronteggiare gli eventuali disavanzi risultanti dalla Gestione speciale per l'assicurazione per l'invalidita' e la vecchiaia dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni mediante anticipazione da parte delle gestioni attive.

2. Le somme cosi' anticipate saranno reintegrate alle gestioni dei modi e nei termini che saranno stabiliti nelle norme indicate al precedente comma.

3. Per le occorrenze di cui al primo comma del presente articolo, il Ministro per il tesoro, su richiesta del Ministro per il lavoro e la previdenza, sociale, autorizza, l'Amministrazione delle poste ad effettuare il pagamento delle pensioni ai coltivatori diretti, ai mezzadri e coloni, anche ad integrazione delle disponibilita', sul conto corrente postale intestato all'istituto nazionale della previdenza sociale, nel limite massimo dei disavanzi risultanti dalla Gestione speciale negli esercizi 1962-63 e 1963-64, mediante ricorso da parte dell'Amministrazione postale a particolari sovvenzioni da richiedersi alla Tesoreria statale.

4. Dette sovvenzioni, comune, dovranno essere rimborsate non oltre il secondo esercizio finanziario successivo a quello in cui le sovvenzioni medesime vennero concesse, senza onere di interessi.

Art. 30

1. Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche per gli eventuali fabbisogni occorrenti per l'attuazione delle norme di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1338, nel limite massimo dei crediti dell'Istituto nazionale della previdenza, sociale verso lo Stato, quale concorso finanziario dello Stato stesso, ai sensi dell'articolo 19 della legge medesima, per gli esercizi finanziari 1962-63 e 1963-64.

2. Le somme pagate dallo Stato all'I.N.P.S. in applicazione dell'articolo 19 della legge richiamata al comma precedente saranno dall'Istituto versate, senza oneri di interessi, in concomitanza con le riscossioni stesse, sul conto corrente istituito presso l'Amministrazione dello poste per il servizio di pagamento delle pensioni di invalidita' vecchiaia e superstiti.

Art. 31

1. Per l'esercizio finanziario 1962-63, lo Stato eroga, in unica soluzione, un contributo straordinario di lire 5 miliardi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per i coltivatori diretti, ad integrazione del contributo di cui alla legge 29 giugno 1961, n. 576.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad iscrivere con proprio decreto, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i fondi all'uopo necessari.

3. Al finanziamento della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti si provvede con una quota del concorso globale annuo dello Stato di cui all'articolo l, lettera. b), della legge 29 giugno 1961, n. 576, nella misura proposta, anno per anno, dal Consiglio centrali ed approvata con decreto dei Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 32

1. All'onere di lire 18 miliardi e 590 milioni derivante dall'applicazione degli articoli 16 e 31 della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63 si provvede con una corrispondente aliquota, delle maggiori entrate recate dal provvedimento concernente la istituzione di una ritenuta di acconto sugli utili distribuiti dalle societa' e modificazione della, disciplina della nominativita' obbligatoria dei titoli azionari e da quello riguardante nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi ti registro, dell'imposta generale sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione dei beni immobili.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 33

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge 26 ottobre 1957, n. 1047:

  1. 1) articolo 1, secondo comma;

  2. 2) articolo 2, dalle parole: "sempre che", sino al la fine dell'articolo;

  3. 3) articolo 3;

  4. 4) articolo 4, secondo comma;

  5. 5) articolo 5, commi dal primo al sesto;

  6. 6) articolo 8, ultimo comma;

  7. 7) articolo 11, penultimo comma;

  8. 8) articolo 16.

2. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge 22 novembre 1954, n. 1136:

  1. 1) articolo 1, comma primo, della parola "sempreche'" sino alla fine del comma;

  2. 2) articolo 1, commi secondo e terzo;

  3. 3) articolo 24, comma terzo.

3. E' altresi' abrogata ogni altra disposizioni in contrasto o incompatibile con quelle dettate dalla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 gennaio 1963
SEGNI
FANFANI - BERTINELLI TREMELLONI - RUMOR
BOSCO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO