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Sez. L, Sentenza n. 8435 del 27/05/2003 (Rv. 563622 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Requisiti di accesso al pensionamento di anzianità - Disciplina ex art. 59, comma sesto, legge n. 449 del 1997 - Efficacia retroattiva - Esclusione - Conseguenze - Presentazione di domanda di pensionamento precedente l'entrata in vigore della nuova disciplina - Disciplina previgente in materia di anzianità anagrafica - Applicabilità.
Stato
decisa il 2003-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563622-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ

L'art. 59, comma sesto, legge n. 449 del 1997, il quale stabilisce che, con effetto sui trattamenti pensionistici di anzianità decorrenti dal 1.ò gennaio 1998, l'accesso a detto trattamento si consegue al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e al compimento del cinquantottesimo anno di età e che, per i lavoratori autonomi, per il periodo dall'1 gennaio 1998 al 31 dicembre 2000 resta fermo il requisito anagrafico di 57 anni, riguarda esclusivamente i trattamenti pensionistici di anzianità decorrenti dall'1 gennaio 1998 e non ha efficacia retroattiva; pertanto, sono esclusi dal suo ambito di applicazione i soggetti che, prima della sua entrata in vigore, abbiano già raggiunto l'anzianità anagrafica e contributiva stabilita dall'art. 1, commi ventottesimo e ventinovesimo, legge n. 335 del 1995, e presentato la domanda di pensione.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1997 num. 449 art. 59 com. 6 CORTE COST., Legge 03/08/1995 num. 335 art. 1 com. 29 CORTE COST. PENDENTE, Legge 03/08/1995 num. 335 art. 1 com. 28 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)