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Sez. L, Sentenza n. 14959 del 23/10/2002 (Rv. 558034 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Requisiti di accesso al pensionamento di anzianità - Disciplina ex art. 1, comma ventinovesimo, della legge n. 335 del 1995 - Efficacia retroattiva - Esclusione - Conseguenze - Risoluzione del rapporto di lavoro e presentazione di domande di pensionamento, precedenti la nuova disciplina, da parte di dipendenti già in possesso della richiesta anzianità anagrafica e contributiva - Disciplina previgente - Applicabilità.
Stato
decisa il 2002-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558034-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ

La disposizione dell'art. 1, comma ventinovesimo, della legge n. 335 del 1995, che, ha ridisciplinato i requisiti di accesso al pensionamento di anzianità, prevedendo uno slittamento della erogazione del relativo trattamento, non ha efficacia retroattiva, con la conseguenza che sono esclusi dal suo ambito di previsione i soggetti che abbiano, prima della entrata in vigore della legge stessa, risolto il rapporto di lavoro e presentato la domanda di pensione avendo già raggiunto la richiesta anzianità anagrafica e contributiva, per i quali resta pienamente operante la disciplina previgente.

Riferimenti normativi: Legge 03/08/1995 num. 335 art. 1 com. 29 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)