Sez. L, Sentenza n. 4280 del 06/04/2000 (Rv. 535374 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Sospensione dell'accesso al pensionamento di anzianità ex art. 13 legge n. 724 del 1994 - Deroghe - Periodo di preavviso in corso al 30 settembre 1994 - Inclusione - Condizioni - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ
In base all'art. 13, comma quarto, lett. c), della legge 23 dicembre 1994 n. 724, sono esclusi dalla sospensione dell'accesso ai trattamenti pensionistici di anzianità prevista dal comma 1 anche i lavoratori per cui in data anteriore del 28 settembre 1994 fosse in corso il periodo di preavviso connesso alla risoluzione del rapporto di lavoro, alla condizione della sussistenza di apposita certificazione da parte del datore di lavoro della comunicazione del preavviso; né, a fronte di un diritto precedentemente acquisito, possono ritenersi applicabili le disposizioni sullo scaglionamento dei pensionamenti di anzianità della successiva legge 8 agosto 1995 n. 335. (Nella specie il lavoratore, come risultava dalla prevista certificazione, il lavoratore aveva presentato le dimissioni il 15 settembre 1994 e conseguentemente il rapporto di lavoro era cessato l'8 maggio 1995, mentre la domanda di pensionamento era stata presentata il 30 maggio; la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto operanti le disposizioni della legge n. 335 del 1995).
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 13 com. 4 n. 3 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)