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Sez. 2, Sentenza n. 1690 del 18/02/1991 (Rv. 470962 - 01)

Contratti in genere - Simulazione - Prova - Scritta (controdichiarazioni) | Compravendita immobiliare - Simulazione relativa - Per interposizione fittizia della persona dell'acquirente - Conflitto tra compratore apparente e compratore effettivo - Prova della simulazione - Mezzi.
Stato
decisa il 1991-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470962-01

Contratti in genere - Simulazione - Prova - Scritta (controdichiarazioni)

In relazione a compravendita immobiliare, per la quale si deduca la simulazione relativa per interposizione fittizia della persona dell'acquirente, nel conflitto fra compratore apparente e compratore effettivo, la prova della simulazione medesima, traducendosi nella dimostrazione del negozio dissimulato, rientra nella previsione dell'art. 2725 cod. civ., e, quindi, esige l'atto scritto (con salvezza della prova testimoniale nel solo caso di cui all'art. 2724 n. 3 cod. civ.), cioè un documento contenente la controdichiarazione, che sia sottoscritto da tutte le parti, o comunque dalla parte contro la quale viene prodotto in giudizio (essendo la produzione equipollente della sottoscrizione dell'altra parte).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2724, Cod. Civ. art. 2725

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)