Sez. 1, Sentenza n. 670 del 21/01/2000 (Rv. 533051 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Soggetti a tassazione separata - Portata - Somme corrisposte dal datore di lavoro al lavoratore in dipendenza della cessazione del rapporto - Inclusione - Incentivo alle dimissioni del lavoratore - AssoggettabilitĂ all'imposta - Tassazione separata.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE
Il dettato normativo di cui agli artt. 16, comma primo, lett. a), e 48 del d.P.R. n. 917 del 1986 assoggetta ad imposta sul reddito delle persone fisiche, sia pure con il favore della tassazione separata, tutte le somme erogate in diretta ed immediata correlazione con la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, ivi comprese quelle corrisposte dal datore di lavoro a titolo di incentivo alle dimissioni in aggiunta al trattamento di fine rapporto, le quali trovano giustificazione nell'ambito del rapporto stesso e della sua risoluzione consensuale, difettando in tale situazione il presupposto per qualificare il versamento come erogazione liberale, di carattere eccezionale e non ricorrente a favore della generalitĂ dei dipendenti.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 16 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)