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Sez. 1, Sentenza n. 3919 del 17/02/2011 (Rv. 616669 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE | Riconoscimento di sentenze straniere - Art. 64, comma 1, lettera b), della legge n. 218 del 1995 - Atto introduttivo del giudizio - Requisiti - Sentenza emessa da tribunale portoghese - Regolarità della notifica dell'atto introduttivo - Conseguenze - Regolare instaurazione del contraddittorio secondo il diritto portoghese - Sussistenza.
Stato
decisa il 2011-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616669-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE

In tema di riconoscimento di sentenze straniere, l'art. 64, comma 1, lettera b), della legge 31 maggio 1995, n. 218, prevede come requisiti, che l'atto introduttivo del giudizio sia portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo in cui si è svolto il processo e che, nell'ambito del processo svoltosi dinanzi al giudice straniero, non siano stati violati i diritti essenziali della difesa; ne consegue che, in relazione ad una sentenza emessa da un tribunale portoghese, ove il giudice italiano accerti che la notifica dell'atto introduttivo del giudizio sia rituale, non essendo necessaria la traduzione dello stesso in lingua italiana, è da ritenere regolarmente costituito il contraddittorio, anche secondo il diritto portoghese, con conseguente possibilità per la parte di esplicare le proprie difese.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 15/11/1965 art. 5, Tratt. Internaz. 15/11/1965 art. 10, Costituzione art. 111, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)