Sez. 1, Sentenza n. 19932 del 29/09/2011 (Rv. 619637 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE | Condizioni di cui all'art. 64, comma primo, lett. b), legge n. 218 del 1995 - Atto introduttivo notificato a persona non identificata o priva di relazione giuridica con l'ente convenuto - Termine incongruo a comparire - Valutazione secondo il diritto albanese.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE
In tema di riconoscimento di sentenze straniere, l'art. 64, comma primo, lettera b), della legge 31 maggio 1995 n. 218, prevede come requisiti che l'atto introduttivo del giudizio sia portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo in cui si è svolto il processo e che, nell'ambito del giudizio svoltosi dinanzi al giudice straniero, non siano stati violati i diritti essenziali della difesa; ne consegue che, in relazione ad una sentenza emessa da un tribunale albanese, è corretto il rifiuto di riconoscimento in Italia, ove risulti che l'atto introduttivo del giudizio sia stato notificato a persona non identificata o priva di relazione giuridica con l'ente convenuto in giudizio (nella specie, l'Ambasciata italiana in Albania) e che sia stato concesso l'incongruo termine a comparire di soli cinque giorni liberi prima dell'udienza.
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 com. 1 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)