Sez. L, Sentenza n. 7577 del 13/08/1997 (Rv. 506745 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE | Decesso dell'assicurato titolare di rendita di inabilità - Domanda del congiunto superstite per la rendita - Modalità e termini - Decadenza ex art. 122 t.u. infortuni - Sentenza della Corte Costituzionale n. 14 del 1994 dichiarativa dell'illegittimità costituzionale di detto articolo - Ambito di applicazione - Domanda relativa a rapporti esauriti solo in conseguenza della decadenza maturata in forza della norma costituzionalmente illegittima - Valutabilità - Carattere "additivo" della pronunzia di incostituzionalità - Ininfluenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE
A seguito della sentenza 3 febbraio 1994 n. 14 della Corte Costituzionale, dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 122 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) nella parte in cui non prevede che l'istituto assicuratore, nel caso di decesso dell'assicurato, debba avvertire i superstiti della loro facoltà di proporre domanda per la rendita nella misura e nei modi previsti dall'art. 85 nel termine decadenziale di novanta giorni decorrenti dalla data dell'avvenuta comunicazione, la domanda del congiunto superstite di assicurato già titolare di rendita da inabilità non può esser respinta sul rilievo della intervenuta decadenza per essere decorso il detto termine, trovando la menzionata pronunzia di incostituzionalità applicazione nei casi di rapporti solo apparentemente esauriti, nei quali cioè il giudizio sull'avvenuto esaurimento dipende proprio dalla norma dichiarata costituzionalmente illegittima, senza che a ciò sia d'ostacolo il carattere cosiddetto "additivo" di detta pronunzia.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 85 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 122 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)