Sez. 1, Sentenza n. 10086 del 18/11/1996 (Rv. 500609 - 01)
CITTADINANZA - DIRITTO INTERNAZIONALE - "IUS SANGUINIS" (CITTADINO NATO ALL'ESTERO) | Figlio legittimo di madre, già cittadina italiana, coniugata con straniero - Sentenze della Corte Cost. n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 - Acquisto anche della cittadinanza italiana "iure sanguinis" - Sussistenza.
CITTADINANZA - DIRITTO INTERNAZIONALE - "IUS SANGUINIS" (CITTADINO NATO ALL'ESTERO)
Per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale 16 aprile 1975 n. 87 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna cittadina, maritatasi con uno straniero, sempreché questi possedesse una cittadinanza che a lei si comunicasse per matrimonio, indipendentemente dalla volontà della donna - e 9 febbraio 1983 n. 30 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma primo, n. 1 della stessa legge nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina -, al figlio legittimo di donna straniera - già cittadina italiana "iure sanguinis", che abbia perduto tale status a seguito di matrimonio contratto nel 1950 con cittadino straniero, acquistando quella del marito "iure matrimonii" - e, quindi, cittadino straniero, deve essere riconosciuto (anche) lo status di cittadino "iure sanguinis" fin dalla nascita, senza che la suddetta situazione potesse considerarsi "esaurita" all'atto dell'intervento delle pronunzie di incostituzionalità, in quanto il giudizio sull'esaurimento del rapporto non può mai fondarsi sulla legge dichiarata costituzionalmente illegittima, e senza che assuma rilievo che il soggetto in questione sia nato in data anteriore o posteriore all'entrata in vigore della Costituzione, atteso che anche la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di leggi anteriori alla Costituzione determina la cessazione di efficacia "erga omnes" con effetto retroattivo della norma relativamente a situazioni o rapporti cui sarebbe ancora applicabile la norma stessa.
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1912 num. 555 art. 1 CORTE COST., Legge 13/06/1912 num. 555 art. 10 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 219, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 240
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)