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Sez. 1, Sentenza n. 2569 del 23/03/1996 (Rv. 496536 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - IN GENERE | Controversia relativa a rimborso di imposta indebitamente corrisposta - Intendenza di Finanza - Legittimazione ad impugnare la decisione della Commissione Tributaria di secondo grado - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496536-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, la legittimazione a stare in giudizio nella ipotesi di impugnazione del silenzio-rifiuto, formatosi sulla istanza di rimborso di un tributo indebitamente corrisposto (nella specie ILOR), spetta esclusivamente alla Intendenza di Finanza e non anche all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette. Pertanto l'Intendenza di Finanza è legittimata ad impugnare dinanzi alla Commissione Tributaria Centrale la decisione della Commissione Tributaria di secondo grado, ancorché il solo Ufficio distrettuale delle II.DD. abbia partecipato ai precedenti gradi di giudizio e le deduzioni da far pervenire alla Commissione Tributaria (a norma dell'art. 18 del d.p.r. n. 636 del 1972, come mod. dall'art. 9 del d.p.r. n. 739 del 1981) siano state da questo redatte.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 39 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)