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Sez. 4, Sentenza n. 51452 del 12/09/2023 Ud. (dep. 28/12/2023) Rv. 285573 - 01

REATO - CAUSALITA' (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO | Posizione di garanzia - Sussistenza - Fonte - Custodia dell'area - Utilizzazione "uti dominus" - Sufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-09-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285573-01

REATO - CAUSALITA' (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO

In tema di responsabilità per colpa, l'utilizzatore "uti dominus" di un bene è titolare, nella qualità di custode dello stesso, di una posizione di garanzia ex art. 40, comma secondo, cod. pen., anche nel caso in cui non ne sia proprietario. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione di assoluzione dal delitto di omicidio colposo del titolare di un agriturismo, al quale era stata addebitata la caduta di una cliente, originata dal cedimento della recinzione di un'area, sul rilievo che il custode è tenuto a segnalare i pericoli correlati al suo utilizzo, in ragione della prossimità alla fonte di pericolo).

Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)