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Sez. 6, Sentenza n. 6221 del 20/04/2005 Ud. (dep. 16/02/2006) Rv. 233091 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA | Condanna alla pena dell'ergastolo - Pena inflitta in sostituzione dell'ergastolo con isolamento diurno - Previsione contenuta nell'art. 7 D.L. n. 341 del 2000, conv. con L. n. 4 del 2001 - Richiesta del rito antecedente l'entrata in vigore di detta previsione - Legittimità della condanna - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2005-04-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233091-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA

In tema di giudizio abbreviato, è legittima la condanna alla pena dell'ergastolo di un imputato dichiarato colpevole di più delitti, uno dei quali punibili con l'ergastolo, a nulla rilevando che la richiesta di definizione del procedimento con il rito abbreviato sia stata presentata in un momento antecedente all'entrata in vigore dell'art. 7 L. n. 4 del 2001, perché questo articolo contiene una norma di interpretazione autentica avente la funzione di eliminare i dubbi insorti circa la portata della diminuzione di pena in casi di ergastolo con isolamento diurno.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/12/2001 num. 341 art. 7, Legge 19/01/2001 num. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)