Sez. 1, Sentenza n. 30437 del 09/07/2001 Ud. (dep. 03/08/2001) Rv. 220038 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Reati punibili con la pena dell'ergastolo - Artt. 7 e 8 della legge 19 gennaio 2001 n. 4 - Illegittimità costituzionale - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 8 della legge 19 gennaio 2001 n. 4 (di conversione del d.l. n. 341/2000), in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, atteso che l'art. 7 della citata legge, nella parte in cui ha stabilito che la sostituzione della pena dell'ergastolo con quella della reclusione di anni trenta, nel caso di giudizio abbreviato, opera solo quando si tratta di ergastolo senza isolamento diurno, ha natura di norma interpretativa autentica in presenza dei dubbi che erano emersi per il caso in cui alla pena dell'ergastolo dovesse aggiungersi anche la sanzione dell'isolamento diurno e deve escludersi che tale norma sia il risultato di una scelta irragionevole del legislatore; né può ravvisarsi contrasto dell'art. 8 della citata legge con l'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui consente di revocare la richiesta di giudizio abbreviato, atteso che la norma ha natura transitoria e prevede la facoltà per l'imputato di revocare la richiesta di giudizio abbreviato in modo specifico nel caso in cui per effetto dell'impugnazione del PM possano essere applicate le disposizioni di cui all'art. 7 della stessa legge. Ne deriva che non è ravvisabile alcuna lesione del diritto di difesa, tanto più che, a seguito dell'eventuale revoca, il processo riprende "secondo il rito ordinario dallo stato in cui si trovava allorché era stata fatta la richiesta" e che gli atti di istruzione eventualmente compiuti sono utilizzabili solo nei limiti stabiliti dall'art. 511 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 511 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 511 CORTE COST., Legge 19/01/2001 num. 4 art. 7, Legge 19/01/2001 num. 4 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)