Sez. 1, Sentenza n. 23455 del 06/05/2003 Ud. (dep. 28/05/2003) Rv. 224599 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA | Sostituzione dell'ergastolo all'ergastolo con isolamento diurno prevista dall'art. 7 d.l. n. 345 del 2000 conv. in l. n. 4 del 2001 - Operatività anche per le richieste di giudizio abbreviato presentate prima della sua entrata in vigore - Sussistenza.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA
In tema di giudizio abbreviato, poiché è qualificabile come disposizione di interpretazione autentica quella dell'art. 7, comma 1, d.l. 24 novembre 2000 n. 341, convertito in legge 19 gennaio 2001 n. 4 - con la quale si è disposta la sostituzione della pena dell'ergastolo a quella dell'ergastolo con isolamento diurno per gli imputati cui quest'ultima pena fosse stata applicata o fosse applicabile e che avessero presentato richiesta di accesso al rito speciale -, è legittima la condanna alla pena perpetua resa, all'esito del giudizio medesimo, nei confronti di imputato dichiarato colpevole di più delitti, uno dei quali punibile con l'ergastolo, a nulla rilevando che la richiesta di definizione della procedura con il rito speciale fosse stata presentata in un momento antecedente all'entrata in vigore del citato art. 7, e cioè allorché la norma in vigore prevedeva, in favore di chi avesse optato per il rito abbreviato, la sostituzione alla pena dell'ergastolo di quella di trenta anni di reclusione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 CORTE COST., Decreto Legge 24/11/2000 num. 341 art. 7 CORTE COST., Legge 19/01/2001 num. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)