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Sez. L, Sentenza n. 3513 del 11/06/1985 (Rv. 441132 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO - RAPPORTO DEL PARENTE - PRESUNZIONE DI GRATUITÀ - LIMITI - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441132-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO - RAPPORTO DEL PARENTE - PRESUNZIONE DI GRATUITÀ - LIMITI - CONDIZIONI.*

Pur presumendosi che le prestazioni di lavoro rese tra persone conviventi, legate da rapporti di parentela o di coniugio, siano gratuite con la esclusione, quindi, di un rapporto di lavoro subordinato per difetto dell'estremo della onerosità, non può escludersi, tuttavia, in modo assoluto, l'esistenza di un rapporto di lavoro regolarmente retribuito anche nell'ambito di una comunità familiare. Senonché la presunzione di gratuità è più che mai valida e difficile da controbattere quando le prestazioni, non aventi riferimento all'Esercizio di un'impresa, si esauriscono in una convivenza con gli aspetti propri della vita comune familiare. In tal caso i servizi resi, pur essendo oggettivamente configurabili come prestazioni di lavoro domestico, sono indubbiamente assistiti dalla presunzione di gratuità, che non è superabile dalla sola corresponsione del vitto e dell'alloggio e di ulteriori utilità (vestiario, divertimento e piccole spese in genere). Tale corresponsione è piuttosto da considerarsi come naturale e intrinseco risultato del rapporto di convivenza e come manifestazione della solidarietà affettiva e della mutua assistenza. (V 5373/83, mass n 430291; (V 2124/79, mass n 398489; (V 4753/78, mass n 394447; (V 5496/77, mass n 389145; (Conf 2426/67, mass n 329712; (Conf 411/66, mass n 320812).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2240 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2248

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)