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Sez. U, Sentenza n. 690 del 15/02/1978 (Rv. 390033 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - CONTROVERSIA PER UN DIVERSO INQUADRAMENTO DI UN DIPENDENTE - GIURISDIZIONE DELL'AGO - POTERE DI ORGANIZZAZIONE E POTERE DI DIREZIONE AZIENDALE - NOZIONI - DISTINZIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1978-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390033-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - CONTROVERSIA PER UN DIVERSO INQUADRAMENTO DI UN DIPENDENTE - GIURISDIZIONE DELL'AGO - POTERE DI ORGANIZZAZIONE E POTERE DI DIREZIONE AZIENDALE - NOZIONI - DISTINZIONE - CONSEGUENZE.*

In materia di rapporto di impiego con un ente pubblico economico la controversia, instaurata da un dipendente per un diverso inquadramento con la correlativa decorrenza dell'anzianita e per le relative conseguenze retributive, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Infatti, il potere di organizzazione spettante agli enti pubblici economici - rispetto al quale e configurabile per i dipendenti una posizione di interesse ed in relazione al quale puo rimanere influenzata la disciplina privatistica del rapporto di lavoro - attiene unicamente alla strutturazione ed alla dislocazione degli uffici nonche alla definizione dei ruoli e delle mansioni per il personale e si esplica mediante provvedimenti generali ed astratti emanati dall'ente avvalendosi di un regime giuridico che gli conferisce poteri e prerogative coordinate a quelle dello stato. Per contro da tale potere si distingue nettamente quello generico di direzione aziendale, il quale si esercita in posizione di assoluta parita con i dipendenti, nonche l'Esercizio del potere di organizzazione interna, che - normativamente disciplinato e vincolato - si manifesta in provvedimenti incidenti direttamente su una posizione del dipendente qualificabile come diritto, e soggiace alla giurisdizione del giudice ordinario. (Conf 2359/76, mass n 381144; (Conf 1491/76, mass n 380228; (Conf 2326/75, mass n 376172; (Conf 2235/75, mass n 376033).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)