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Sez. 2, Sentenza n. 252 del 13/01/1983 (Rv. 425071 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITÀ SISMICHE - VIOLAZIONI - IN GENERE - COSTRUZIONI CONTIGUE - DISCIPLINA EX ART. 2 DELLA LEGGE N. 1684 DEL 1962 - CARATTERE INTEGRATIVO DELLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE SULLE DISTANZE TRA COSTRUZIONI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - PREGIUDIZIO SEGUITO ALLA VIOLAZIONE DI TALE NORMA - AZIONE RISARCITORIA - AMMISSIBILITÀ - AZIONE DI RIDUZIONE IN PRISTINO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425071-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITÀ SISMICHE - VIOLAZIONI - IN GENERE - COSTRUZIONI CONTIGUE - DISCIPLINA EX ART. 2 DELLA LEGGE N. 1684 DEL 1962 - CARATTERE INTEGRATIVO DELLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE SULLE DISTANZE TRA COSTRUZIONI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - PREGIUDIZIO SEGUITO ALLA VIOLAZIONE DI TALE NORMA - AZIONE RISARCITORIA - AMMISSIBILITÀ - AZIONE DI RIDUZIONE IN PRISTINO - ESCLUSIONE.*

L'art. 9 della legge 25 novembre 1962 n. 1684, in tema di edilizia nelle zone sismiche - il quale stabilisce, in caso di costruzioni contigue, che ciascun edificio deve costituire un organismo a sè stante, mediante l'adozione di -giunti- od altri opportuni accorgimenti idonei a consentirne la libera ed indipendente oscillazione - non ha carattere integrativo delle Disposizioni del codice civile sulle distanze fra costruzioni, in quanto si limita a dettare le modalità tecniche per i casi in cui sia ammessa la edificazione in contiguità, vietando la cosiddetta aderenza rigida. Pertanto, il pregiudizio subito dal proprietario del fabbricato vicino, a seguito della violazione di detta norma, ravvisabile anche nell'esposizione dell'immobile ad un pericolo concreto per l'evenienza di terremoto, può giustificare l'esperimento dell'Azione risarcitoria, ma non di quella per la riduzione in pristino e per il rispetto coattivo delle suindicate prescrizioni, invocabile solo in Sede amministrativa attraverso la tutela del correlativo interesse legittimo. (V 2643/80, mass n 406385; (V 419/77, mass n 383366).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)