Sez. U, Sentenza n. 2643 del 23/04/1980 (Rv. 406385 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - VIOLAZIONE - IN GENERE - COSTRUZIONI CONTIGUE - DISCIPLINA EX ART 9 DELLA LEGGE N 1684 DEL 1962 - CARATTERE INTEGRATIVO DELLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE SULLE DISTANZE FRA COSTRUZIONI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - PREGIUDIZIO DERIVANTE DALLA VIOLAZIONE DEL PREDETTO ARTICOLO - AZIONE RISARCITORIA - AMMISSIBILITA - AZIONE DI RIDUZIONE IN PRISTINO - ESCLUSIONE.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - VIOLAZIONE - IN GENERE - COSTRUZIONI CONTIGUE - DISCIPLINA EX ART 9 DELLA LEGGE N 1684 DEL 1962 - CARATTERE INTEGRATIVO DELLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE SULLE DISTANZE FRA COSTRUZIONI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - PREGIUDIZIO DERIVANTE DALLA VIOLAZIONE DEL PREDETTO ARTICOLO - AZIONE RISARCITORIA - AMMISSIBILITA - AZIONE DI RIDUZIONE IN PRISTINO - ESCLUSIONE.*
L'art 9 della legge 25 novembre 1962 n 1684, in tema di edilizia nelle zone sismiche, il quale stabilisce, in caso di costruzioni contigue, che ciascun edificio deve costituire un organismo a se stante, mediante l'adozione di 'giuntì od altri opportuni accorgimenti idonei a consentirne la libera ed indipendente oscillazione, non ha carattere integrativo delle Disposizioni del codice civile sulle distanze fra costruzioni, in quanto si limita a dettare modalita tecniche per i casi in cui sia ammessa l'edificazione in contiguita, vietando un'aderenza rigida. Pertanto, il pregiudizio che il proprietario del fabbricato vicino riceva dalla violazione di detta norma, ravvisabile anche nell'esposizione del fabbricato stesso ad un pericolo concreto per l'evenienza di terremoto, puo giustificare l'esperimento di un'Azione risarcitoria, ma non anche di un'Azione per la riduzione in pristino ed il rispetto coattivo di quelle prescrizioni. (V 419/77, mass n 383366; (V 257/76, mass n 378917).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)