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Sez. 5, Sentenza n. 23211 del 01/03/2011 Ud. (dep. 09/06/2011) Rv. 250452 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Falsa attestazione, in sede di dichiarazione allegata al contratto di fornitura di energia elettrica, stipulato con l'ENEL, in ordine al tipo di energia utilizzata - Integrazione del reato di cui all'art. 483 cod. pen..
Stato
decisa il 2011-03-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250452-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI

Integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.), la condotta di colui che - in sede di dichiarazione allegata al contratto di fornitura di energia elettrica, stipulato con l'ENEL - attesti di adibire l'energia ad un uso diverso da quello reale (nella specie ad irrigazione agricola anziché all'interno di immobili abusivi), trattandosi di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ex art. 48 d. P.R. n. 309 del 1991, destinata a provare la verità delle asseverazioni in essa contenute; inoltre, tale dichiarazione è resa a funzionario dell'ENEL, che riveste la qualifica di pubblico ufficiale, posto che, a tal fine, non rileva il rapporto di dipendenza del soggetto rispetto allo Stato o ad altro ente pubblico, ma è richiesto soltanto l'esercizio effettivo di una pubblica funzione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 357 CORTE COST., Cod. Pen. art. 483

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)