Sez. 2, Sentenza n. 5224 del 24/01/2007 Ud. (dep. 07/02/2007) Rv. 235865 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Dichiarazioni false rese allo spedizioniere doganale - Esercizio di una funzione pubblica da parte dello spedizioniere doganale - Conseguenze.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA
Integra la condotta criminosa di falsità ideologica del privato in atto pubblico il rilascio di false dichiarazioni allo spedizioniere doganale preposto alla formazione della bolletta doganale, dal momento che l'attività da questi svolta costituisce esercizio di una pubblica funzione amministrativa.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 357 CORTE COST., Cod. Pen. art. 483, Decreto Legge 30/12/1991 num. 417 art. 7 com. 1 n. 7, Legge 06/02/1992 num. 66 art. 7 com. 1 n. 6, Legge 25/07/2000 num. 213 art. 8, Decr. Minist. Finanze 11/12/1992 num. 549
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)