Sez. 6 - L, Ordinanza n. 17916 del 30/07/2010 (Rv. 614687 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | CERTALEX - Lavoratori del settore dell'amianto - Benefici contributivi ex art. 13 legge n. 257 del 1992 applicabile "ratione temporis" - Interpretazione - Superamento della soglia di esposizione all'amianto - Necessità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
La norma contenuta nell'art. 13 comma 8 della legge n. 257 del 1992 deve essere interpretata nel senso che il beneficio pensionistico ivi previsto spetta unicamente ai lavoratori che, in relazione alle lavorazioni cui sono stati addetti e alle condizioni dei relativi ambienti di lavoro, abbiano subito per più di dieci anni (periodo in cui vanno valutate le pause fisiologiche, quali riposi, ferie e festività) una esposizione a polveri di amianto superiori ai limiti previsti dagli artt. 24 e 31 del dlg. N. 277/1991.
Riferimenti normativi: Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 8 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 15/08/1991 num. 277 art. 24, Decreto Legisl. 15/08/1991 num. 277 art. 31, Decreto Legisl. 13/09/1994 num. 626 art. 59 decies, Decreto Legisl. 25/07/2006 num. 257 art. 2, Decreto Legisl. 25/07/2006 num. 257 art. 5, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 47 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 bis com. 1 n. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)