diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 16118 del 01/08/2005 (Rv. 582906 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI | Lavoratori del settore amianto - Benefici previsti dall'art. 13, ottavo comma, della legge n. 257 del 1992 - Onere probatorio - Contenuto.
Stato
decisa il 2005-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582906-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI

Il disposto dell'ottavo comma dell'art.13 della legge n. 257 del 1992, relativo al beneficio previdenziale per i lavoratori del settore amianto, va interpretato - in ragione dei criteri ermeneutici letterale, sistematico e teleologico - nel senso che tale beneficio va attribuito unicamente agli addetti a lavorazioni che presentino valori di rischio per esposizione a polveri d'amianto superiori a quelli consentiti dagli artt. 24 e 31 del d.lgs. n. 277 del 1991; nell'esame sulla fondatezza della domanda volta ad ottenere tale beneficio, il giudice di merito deve accertare - nel rispetto dei criteri di ripartizione dell'onere probatorio, ex art. 2697 cod.civ. - se colui che ha proposto la domanda, oltre ad aver provato la specifica lavorazione praticata e l'ambiente in cui ha svolto per più di dieci anni (inclusi in essi i periodi di assenza dal lavoro per ferie, riposi e festività) tale lavorazione, abbia anche dimostrato che in tale ambiente erano presenti polveri di amianto con valori limite superiori a quelli indicati nel suddetto decreto n. 277 del 1991.

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/08/1991 num. 277 art. 24, Decreto Legisl. 15/08/1991 num. 277 art. 31, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)