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Sez. 3, Sentenza n. 1128 del 29/03/1976 (Rv. 379803 - 01)

LOCAZIONE - AVVIAMENTO COMMERCIALE - COMPENSO PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - DIRITTO DEL CONDUTTORE - PRESUPPOSTI - CRITERIO DI ACCERTAMENTO.*
Stato
decisa il 1976-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379803-01

LOCAZIONE - AVVIAMENTO COMMERCIALE - COMPENSO PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - DIRITTO DEL CONDUTTORE - PRESUPPOSTI - CRITERIO DI ACCERTAMENTO.*

A norma dell'art 4 della legge 27 gennaio 1963 n 19, il diritto del conduttore al compenso per la perdita dell'avviamento commerciale presuppone, da un lato, la perdita di tale avviamento e, dall'altro, l'acquisizione, da parte del locatore di una concreta situazione di vantaggio, anche se non ancora sfruttata. La sussistenza di tali presupposti puo essere accertata soltanto dopo l'effettiva cessazione della locazione e l'acquisto, da parte del locatore, della disponibilita dell'immobile che importi - con la destinazione di quest'ultimo allo Esercizio di un'attivita che sia quanto meno affine a quella svolta dal conduttore e consenta, percio, l'utilizzazione dell'avviamento perduto da costui - l'insorgenza di quello stesso vantaggio. (Conf 4205/74, mass n 372873; (Conf 1393/74, mass n 369476; (Conf 2823/72, mass n 360520; (Conf 3083/68).*

Riferimenti normativi: Legge 27/01/1963 num. 19 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)