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Sez. U, Sentenza n. 278 del 28/04/1999 (Rv. 525830 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Violazione di norme processuali - Rilevanza - Condizioni - Credibilità del magistrato e prestigio della magistratura - Compromissione - Necessità.
Stato
decisa il 1999-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525830-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

Se è vero che i magistrati sono tenuti, a norma del primo comma dell'art. 124 cod. proc. pen., ad osservare le norme del codice anche quando l'inosservanza non comporta la nullità dell'atto o altra sanzione processuale, tuttavia non qualsiasi inosservanza di esse norme assume rilevanza disciplinare. Perché, infatti, sussista, l'illecito disciplinare deve presentare una triplice connotazione: un elemento oggettivo (la violazione di una norma di condotta), uno soggettivo (che essa sia stata commessa per dolo o colpa), ed infine un evento esterno consistente nel fatto che la violazione incida sulla credibilità del singolo magistrato oppure sul prestigio dell'ordine giudiziario.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 124

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)